Lo Statuto dell'associazione VELug

Lo statuto dell'associazione nasce con lo la trasformazione del gruppo VELug in Associazione avvenuta nel 2007. Lo statuto ha subito alcune modifiche minori che riguardano spotrattutto il cambio della sede legale.

Art. 1 Costituzione

1. E’ costituito il “VELug – Venezia Free Software Users Group”, chiamato anche “VELug”, d’ora in poi chiamata semplicemente Associazione.

2. La durata dell’Associazione è determinata sino al 31/12/2100 salvo ulteriori proroghe.

3. L’associazione è apartitica.

Art. 2 Sede

1. L’Associazione ha sede in via Querini 100 a Mestre (VE), e potrà istituire sedi secondarie ed impianti distaccati.

2. L’eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea Straordinaria e non richiederà formale variazione del presente statuto.

Art. 3 Oggetto e scopo

1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione, il sostegno e lo svolgimento di attività culturali e di ricerca, la organizzazione di dibattiti, conferenze e corsi, la raccolta di documentazione, la redazione e la pubblicazione di materiale divulgativo che riguardano il miglioramento culturale della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero ed il turismo sociale.

2. Le attività promosse dall’Associazione hanno come tema principale (o comunque rilevante) software per calcolatori elettronici e relativa documentazione rilasciato con licenza GNU GPL/LGPL/FDL scritta dalla Free Software Foundation o la BSD scritta dal MIT, o licenze compatibile con queste, oppure con licenze CC (Creative Commons).

3. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L’Associazione si impegna a non utilizzare software rilasciato sotto licenze ritenute proprietarie.

4. Le licenze compatibili con le GPL/LGPL/FDL/BSD/CC e quelle proprietarie sono definite in base alle linee guida dell’Allegato B.

Art. 4 Patrimonio ed entrate dell’Associazione

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di euro 900,00, versate dai fondatori stessi.

3. Per l’adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:

  • dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
  • dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
  • degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di 10,00 euro versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire all’Associazione e la quota annuale di iscrizione all’Associazione.

5. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

8. L’Associazione può emettere “Titoli di solidarietà”.

Art. 5 Fondatori, Soci, Benemeriti e Beneficiari dell’Associazione

1. Sono Aderenti dell’Associazione:

  • i Soci Fondatori della Associazione;
  • i Soci Ordinari della Associazione;
  • i Soci Beneficiari della Associazione;
  • i Soci Benemeriti della Associazione.

2. L’adesione all’Associazione ha tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

4. Sono Soci Ordinari della Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.

5. Sono Soci Beneficiari della Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che la Associazione si propone di svolgere.

6. Sono Soci Benemeriti della Associazione coloro che sono nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

7. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione escluso il voto in Assemblea. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.

8. Chi intende aderire alla Associazione come Socio Ordinario deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. Il socio non ammesso può impugnare la decisione nella successiva Assemblea.

9. Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa, tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

10. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne sospeso con delibera del Consiglio Direttivo, e la successiva Assemblea può deliberarne l’esclusione. Il mancato pagamento della quota entro il mese di ottobre comporta la perdita del diritto di voto fino alla messa in regola del Socio. Dopo due anni di mancata osservanza del pagamento della quota, il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione del Socio. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può entro trenta giorni aderire il Collegio Arbitrale; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art. 6 Organi dell’Associazione

1. Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli Aderenti all’Associazione;
  • il Presidente del Consiglio Direttivo;
  • il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Tesoriere;.

2. L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 7 Assemblea

1. L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.

2. L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre).

Essa inoltre:

  • provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
  • delinea gli indirizzi generali dell’attività della Associazione;
  • delibera sulle modifiche al presente Statuto;
  • approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività della Associazione;
  • delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
  • delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto degli Aderenti o da almeno tre consiglieri.

4. La convocazione è fatta mediante comunicazione elettronica, fax o posta, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti alla Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell’adunanza.

5. L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto.

6. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

7. Hanno diritto ad un voto i Fondatori e i Benemeriti della Associazione. I Soci Ordinari hanno diritto ad un voto dalla seconda assemblea a cui partecipano. Il voto degli aventi diritto è esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione.

La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all’Associazione che abbia già diritto di voto.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo.

9. Per la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, l’approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi di voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

10. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all’Associazione con diritto di voto.

Art. 8 Il Consiglio Direttivo

1. ‘La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, compresi il presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

2. I Consiglieri devono essere Aderenti all’Associazione con diritto di voto, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. La maggioranza del Consiglio Direttivo deve essere composta da Soci Fondatori oppure da Soci Ordinari o Benemeriti con almeno tre anni di permanenza nell’Associazione.

3. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla cooptazione di un sostituto. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del consigliere “cessato”; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

4. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

5. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

  • la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
  • la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri eletti eventualmente considerando le indicazioni dell’Assemblea;
  • l’ammissione alla Associazione di nuovi Aderenti;
  • la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

6. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La Convocazione è fatta mediante lettera elettronica o fax, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell’adunanza.

8. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

12. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda euro mille) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 9 Il Presidente

1. Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche a estranei al Consiglio stesso.

2. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 10 Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Art.11 Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità ed effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 12 Libri della Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché il Libro degli Aderenti all’Associazione.

2. I Libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

Art. 13 Bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi della Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

Art. 14 Avanzi di gestione

1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura oppure a favore di enti con lo stesso scopo sociale.

2. La Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15 Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che condividano le stesse finalità (vedi articolo 3).

2. Qualsiasi modifica all’articolo 3 (scopi della Associazione) del presente statuto o qualsiasi modifica nell’intero statuto che lo possa permettere, o l’inserimento di articoli o sezioni incompatibili con il suddetto articolo, comporterà lo scioglimento della Associazione.

Art. 16 Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Venezia.

Art. 17 Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

Letto, Confermato e Sottoscritto.

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